Bonus caldaie 2020: cos’è, importo e chi può richiederlo

 

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2019 il bonus caldaie darà diritto ad una detrazione Irpef fino al 65%.

La novità è stata inserita dal Governo nel corso della discussione della Legge di Bilancio 2019 e rientra tra le agevolazioni del pacchetto Ecobonus.

Tuttavia, mentre per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2017 la detrazione per lavori volti a migliorare le prestazioni energetiche è pari al 65% per tutti, a partire dal prossimo anno l’importo dello sconto verrà differenziato.

 

La detrazione alla quale si avrà diritto con il bonus caldaia 2020 sarà pari al:

  • 50% della spesa per le caldaie a condensazione di classe energetica A;
  • 65% della spesa per caldaie di classe A dotate di sistemi di termoregolazione evoluti o per impianti di riscaldamento costituiti da un sistema integrato tra caldaia e condensazione e pompa di calore (sistemi ibridi).

In pratica si avrà diritto allo sconto massimo del 65% esclusivamente per gli acquisti che consentono di beneficiare del maggior risparmio energeticopossibile, ad esempio installando le nuove termovalvole.

 

Bonus caldaie classe A 2020: detrazione soltanto per sistemi efficienti

 

Restano totalmente fuori dalla possibilità di beneficiare della detrazione fiscale le caldaie di classe inferiore alla A. Pertanto, per le spese differenti (come ad esempio le caldaie di classe B) sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 non si avrà diritto all’Ecobonus.

L’Ecobonus così come previsto attualmente dalla Legge di Bilancio 2019 premia esclusivamente le spese per interventi che garantiranno un reale risparmio energetico.

SONO INIZIATI I CONTROLLI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER LE AZIENDE NON CERTIFICATE FGAS:

Il ministero sta inviando a tutte le Aziende che non si sono certificate, un invito tramite PEC a motivare la non certificazione aziendale compilando un questionario sul portale www.fags.it; finalmente qualcosa si sta smuovendo.

CONTO TERMICO: COME FUNZIONA ED ESEMPIO (IN FOTO) DI INCENTIVO

GLI INCENTIVI DEL NUOVO "CONTO TERMICO"

Il DM 28 dicembre 2012, il c.d. decreto “Conto Termico”, attua il regime di sostegno introdotto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è il soggetto responsabile dell’attuazione e della gestione del meccanismo, inclusa l’erogazione degli incentivi ai soggetti beneficiari.

 

 

Cosa è

Il DM 28 dicembre 2012 predispone un sistema di incentivazione rivolto:

  • alla sostituzione o, in alcuni casi, alla nuova installazione di impianti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria alimentati a fonti rinnovabili (impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling, pompe di calore, caldaie, stufe e camini a biomassa)
  • alla sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza (caldaie a condensazione)
  • all’efficientamento dell’involucro di edifici esistenti (coibentazione delle superfici opache, sostituzione serramenti e installazione schermature solari)

Il soggetto che ha sostenuto le spese per la realizzazione degli interventi e che perciò beneficerà dell’incentivo si definisce "Soggetto Responsabile”. Esso può operare personalmente o attraverso un soggetto delegato alla presentazione della richiesta d’incentivo e alla gestione dei rapporti contrattuali con il GSE. 
Il nuovo decreto differenzia gli incentivi sulla base della tipologia di intervento effettuato in funzione dell’energia producibile con gli impianti alimentati a fonti rinnovabili e/o in funzione dell’incremento dell’efficienza energetica dell’edificio. 
L’incentivo è sostanzialmente un contributo alle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento ed è erogato in rate annuali per una durata variabile (fra 2 e 5 anni) in funzione degli interventi realizzati.

 

– Coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti solari termici e di solar cooling.

Tipologia di intervento

Ci per gli impianti con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 mq

Ci per gli impianti con superficie solare lorda superiore a 50 mq

Impianti solari termici

170 (€/mq)

55 (€/mq)

Impianti solari termici con sistema di solar cooling

255 (€/mq)

83 (€/mq)

Impianti solari termici a concentrazione

221 (€/mq)

72 (€/mq)

Impianti solari termici a concentrazione con sistema di solar cooling

306 (€/mq)

100 (€/mq)

 

Come si ottiene

Come stabilito dal D.lgs. 28/11, l'incentivo è erogato dal GSE, che a tal fine ha predisposto un portale internet dedicato, attraverso il quale i soggetti interessati a richiedere l’incentivo possono compilare e inviare la documentazione necessaria. 
In particolare, per verificare il rispetto dei requisiti tecnici definiti dal decreto e per il calcolo dell’incentivo, al soggetto responsabile sarà richiesto di compilare una scheda-domanda contenente informazioni relative alle caratteristiche specifiche dell’intervento per cui è richiesto l’incentivo. 
Nel caso specifico di installazione di impianti solari termici, anche abbinati a tecnologia solar cooling, gli interventi possono essere realizzati anche su edifici nuovi, serre o terreni (es. campi solari asserviti a reti di teleriscaldamento, stabilimenti balneari, campeggi, ecc.). 
L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, ad eccezione dei fondi di garanzia, dei fondi di rotazione e dei contributi in conto interesse. 
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, gli incentivi previsti dal DM 28 dicembre 2012 sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 
Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

CATASTO IMPIANTI TERMICI REGIONE SICILIA

 

 

 

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 71 del 1/3/2012 (GURS n. 13 del 30/3/2012), è stato istituito il Catasto regionale degli impianti termici al servizio degli edifici.

Con decreto n.556 del 23 luglio 2014 del DDG  sono disciplinate la registrazione degli impianti termici ed il controllo e manutenzione degli impianti termici. 

Allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione più omogenea delle attività di ispezione sugli impianti stessi è stato realizzato il sistema informativo unico regionale del Dipartimento Energia, che contiene il Catasto regionale degli impianti termici (Catasto Termico), in cui devono confluire i catasti degli impianti termici istituiti presso le Autorità competenti.

Il citato D.D.G. del Dipartimento regionale dell'energia disciplina il monitoraggio di tutti gli impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale ed ha come finalità la riduzione dei consumi di energia, il rispetto dell'ambiente ed il mantenimento di condizioni di sicurezza degli impianti termici, attraverso la periodica e corretta manutenzione degli stessi.
Fino all'emanazione di una specifica normativa regionale, il decreto richiama l'applicazione delle disposizioni statali vigenti in materia di impianti termici. Tali norme prevedono che il proprietario, l'amministratore di condominio, o per essi un soggetto terzo incaricato,  garantiscano il regolare esercizio degli impianti, provvedendo a far eseguire a tecnici in possesso di specifici requisiti, le operazioni di controllo e di manutenzione previste dal D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni.  

Gli impianti termici oggetto del decreto 71/2012 comprendono tutti gli impianti destinati alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o destinati alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, compresi eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, con esclusione di stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante. Questi ultimi sono tuttavia assimilati agli impianti termici qualora trattasi di impianti fissi e la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 15 kW.

NUOVO REGOLAMENTO SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

 

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 

 


La novità più rilevante è quella legata all’introduzione di restrizioni all’immissione in commercio.

I gas fluorurati a effetto serra saranno esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione, senza impedire alle imprese non certificate che non svolgono le attività di installazione, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, saranno vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata.

http://www.fgas.it/Download/1338/REGOLAMENTO%20(UE)%20N.%205172014.pdf

 

D.P.R. 74/2013 

 

Sono introdotte novità in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Il provvedimento entra in vigore il 12 luglio 2013.

Nuovi valori limite della temperatura ambiente (art.3)
Per gli impianti di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

  • 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Per gli impianti di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26 °C, con -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.
Sono stati rivisti i periodi e le durate di funzionamento degli impianti per la climatizzazione invernale (art. 4).

Responsabili dell'impianto con facoltà di delega (art. 6)
L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegare verso un terzo (eccezione fatta per alcuni casi specifici).
Il responsabile o il delegato rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, o OS 28.

Controlli e manutenzione (art. 7)
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/08.
Gli impianti termici devono essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione. I modelli dei libretti saranno aggiornati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per le MANUTENZIONI PERIDICHE il D.P.R. 74 rimanda - come il D.Lgs. 192/05 e s.m.i. - alle istruzioni del costruttore dell' impianto (installatore) o, se queste mancano o non sono più disponibili, alle istruzioni del costruttore dell'apparecchio.
Secondo l'art. 7, c. 4, INSTALLATORI e MANUTENTORI - abilitati ai sensi del D.M. 37/08 - nell' ambito delle rispettive responsabilità, DEVONO definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell' impianto o del fabbricante degli apparecchi quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto e con quale frequenza le suddette operazioni vadano effettuate.

Periodicità dei controlli di efficienza energetica (art. 8)
E' cambiata la PERIODICITA' con cui eseguire i CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (per le caldaie, comprensivi della "prova fumi") a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da caldaie di potenza termica utile > 10 kW. Inoltre sono stati introdotti i controlli di efficienza energetica anche per le pompe di calore, per le sottostazioni degli impianti di teleriscaldamento e per gli impianti di cogenerazione. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell'impianto e un'altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.

Ispezioni sugli impianti termici (art. 9)
Sono previste ispezioni per gli impianti per i quali non sia pervenuto il relativo rapporto di controllo.
L'accertamento del rapporto di controllo inviato dal manutentore (o terzo responsabile) si considera sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza compresa tra 10 e 100 kW se di climatizzazione invernale ed alimentati a gas, o compresa tra 12 e 100 kW se di climatizzazione estiva.
Gli accertamenti e le ispezioni sono affidate a Regioni e Province Autonome, le quali eventualmente possono delegare altri organismi.

Sanzioni (art. 11)
Resta invariato, rispetto al D.Lgs. 192/2005 il sistema sanzionatorio:

  • per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro
  • per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e a sottoscrivere il rapporto di controllo la sanzione va da 1.000 e 6.000 euro.

Scatta la sanzione se il condizionatore disturba il condominio

 

Scatta la condanna penale, per disturbo alla quiete delle persone nelle loro abitazioni, nei confronti di chi installa condizionatori rumorosi in casa sua o nel luogo dove svolge la sua attività, anche nel caso in cui dei rumori si lamenti solo uno dei nuclei familiari residenti nel condominio. Lo ha deciso la Cassazione, con la sentenza 28874/2013, che ha convalidato 200 euro di multa a carico del gestore di un centro commerciale di Cosenza che aveva messo dei condizionatori le cui emissioni si sentivano fino al quarto piano del condominio soprastante. 

L'imprenditore dovrà anche risarcire i danni morali patiti dalla coppia del quarto piano che lo aveva denunciato e aveva chiamato anche un tecnico dell'Arpa a misurare i decibel molesti. Marito e moglie avevano fatto presente che "rumori non sopportabili erano percepiti negli appartamenti anche a finestre chiuse", e l'esperto dell'agenzia regionale per la protezione ambientale aveva "effettuato una rilevazione nell'appartamento del quarto piano riscontrando il valore di 56 decibel". 

Senza successo l'imputato ha sostenuto che "per giurisprudenza consolidata, il reato era integrato solo da una rumorosità idonea ad arrecare disturbo ad una pluralità di persone e non ai soli vicini: nel caso concreto questo non era stato accertato, e dunque veniva a mancare un elemento essenziale della fattispecie penale". 

Ma la Suprema Corte gli ha risposto che per la "la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori" basta "l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare". 

Con questa decisione la Cassazione ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cosenza il due maggio 2012 con la quale l'ammenda era stata inflitta con la sospensione della pena e la non menzione della condanna con la concessione delle attenuanti generiche. La causa civile liquiderà i danni. 

Detrazionni fiscali dal 55% al 65% fino al 31 Dicembre

Ecobonus,

 

via libera alle detrazioni fiscali per caldaie, pompe di calore e grandi elettrodomestici. E' passato al Senato l'emendamento che permette la detrazione fiscale del 50% per lavatrici, lavastoviglie e frigoriferi e del 65% per le pompe di calore. Potranno però trarne vantaggio soltanto coloro che effettueranno lavori di ristrutturazione.

La detrazione del 65% si estende, oltre che alle pompe di calore, anche alle caldaie. Il Senato ha approvato l'emendamento dell'articolo 16dell'Ecobonus. Nello specifico, le detrazioni saranno valide, in caso di ristrutturazione, per tutti i grandi elettrodomestici a risparmio energetico, di Classe A+ (frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie) e di Classe A (forni). La novità è l'estensione dell'Ecobonus anche agli elettrodomestici non da incasso, come alcuni frigoriferi. In precedenza, infatti era previsto che gli sgravi fiscali riguardassero soltanto gli elettrodomestici da incasso, e non fossero validi indistintamente per qualsiasi tipologia.

La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo. In precedenza, le detrazioni sugli interventi di efficienza energetica escludevano caldaie e impianti a pompe di calore, che invece sono ora stati inseriti nell'Ecobonus. Potrà beneficiare delle detrazioni fiscali anche chi deciderà di acquistare grandi elettrodomestici, oltre a cucine e mobili, che dovranno essere destinati all'edificio in ristrutturazione, per un tetto massimo di 10 mila euro, che si aggiungono al limite di 96 mila euro già previsto per le ristrutturazioni. 

In sintesi, con il nuovo decreto il Senato ha esteso le agevolazioni del 65% alle caldaie e alle pompe di calori e la detrazioni del 50% anche ai grandi elettrodomestici, compresi frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie. E' previsto un onere di 200 mila euro per il 2014, di 1 milione per il 2015 e di 1,5 milioni per il 2016.

 

Ma quali sono gli interventi che possono usufruire dell'eco-bonus? Lo spiega una nota dell'Agenzia dell'entrate e sono:

1) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro

2) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un'apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre

3) l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro

4) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro.